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Venerdì
15 Luglio
2011 |
Campania: Confavi, disappunto sul Calendario Venatorio
Bozza del Calendario Venatorio 2011/2012 Regione Campania
Per dovere di informazione, avendo in questi ultimi giorni
letto attraverso i vari siti che argomentano sull’attività
venatoria, voci insistenti che giustamente richiedevano
notizie sul calendario venatorio della nostra Regione, non
avendo la scrivente Associazione partecipato all’incontro
del C.T.F.V.R. in quanto non invitata, essendo venuti in
possesso della bozza, la comunichiamo a tutti i cacciatori
affinchè ne possano prendere visione.
Restiamo amareggiati nel constatare che il contenuto della
stessa non corrisponde alle aspettative ed a quanto proposto
dalla CONF.A.V.I. Regionale, se non nella modifica delle
giornate di preapertura, in quanto la Regione Campania ha
accolto favorevolmente l’indicazione della nostra
Associazione che proponeva i giorni di giovedi e domenica
antecedenti l’apertura generale della caccia.
Per dovere di cronaca trattasi ancora di una bozza ma che
noi riteniamo essere il prossimo calendario venatorio, nei
confronti del quale esprimiamo il nostro disappunto.
Tra le tante discordanze, quella macroscopica riguarda le
giornate di preapertura alla quaglia, indicate nei giorni 11
e 17 settembre c.a.. Si fa notare che il giorno 17 non viene
contemplato nei giorni di preapertura!
Sottoponendolo all’attenzione degli interessati, la
CONF.A.V.I. Regionale valuterà propositivamente anche le
osservazioni e le proposte migliorative che dovessero
giungere anche dai commenti dei lettori, valutando la
possibilità di organizzare nei prossimi giorni, assieme a
tutte le componenti del mondo venatorio Campano, un sit-in
di protesta innanzi alla sede della Regione Campania.
Riteniamo sia giunto il momento di far sentire forte il
nostro disappunto!
Luigi Melfi CONF.A.V.I. Campania
Per contatti CONF.A.V.I. Campania
Tel./fax 089 798320
Cell 335 6243136
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REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
CALENDARIO VENATORIO PER L’ANNATA 2011-2012
L’esercizio venatorio per l’annata 2011/2012, ai sensi
dell’art. 49, della L. R.15/2002, della L. R.
8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio
di precauzione COM/2000/0001 def., potrà essere praticata
nei modi e tempi di seguito indicati.
PREAPERTURA
Nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2011 è consentito
l’esercizio venatorio alla specie tortora (Streptopelia
turtur), soltanto da appostamento temporaneo e fino alle ore
13:00; soltanto nei giorni 11 e 17 Settembre 2011 è
consentito l’esercizio venatorio anche su quaglia (Coturnix
coturnix) fino alle ore 13:00. Nel periodo di preapertura
non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di
Protezione Speciale della Regione.
APERTURA
L’esercizio venatorio è consentito per le specie ed i
periodi specificati di seguito, sintetizzati nello schema
successivo:
a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011
al 30 novembre 2011: quaglia (Coturnix coturnix) e tortora (Streptopelia
turtur), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2
dell’art.18 della L. R. 157/92;
b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011
al 31 dicembre 2011, in considerazione dei ripopolamenti
effettuati: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus),
lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula);
c)
Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre 2011, in
considerazione dei
ripopolamenti effettuati: starna (Perdix perdix), per tale
specie l’attività venatoria è interdetta per l’intera annata
nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di
Rocca d’Evandro, ai sensi del primo comma dell’art. 17 L. R.
8/96;
d) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011:
allodola (Alauda arvensis), cinghiale (Sus scrofa), e in
considerazione dei ripopolamenti effettuati: fagiano (Phasianus
colchicus);
e) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2011 al 19 gennaio 2012:
cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos),
tordo sassello (Turdus iliacus);
f) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011
al 19 gennaio 2012: alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas
strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica atra),
moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus),
germano reale (Anas platyrhynchos), beccaccia (Scolopax
rusticola), al fine di tutelare nelle ore di spostamento
tale ultima specie, l’inizio dell’attività venatoria per
tutta la stagione sarà posticipato ad un ora dopo il sorgere
del sole, ed il termine della stessa sarà anticipato ad
un’ora prima del tramonto;
g) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011
al 30 gennaio 2012: beccaccino (Gallinago gallinago),
frullino (Lymnocryptes minimus), fischione (Anas penepole),
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), marzaiola (Anas
querquedula), mestolone (Anas clypeata), porciglione (Rallus
acquaticus);
h) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 gennaio 2012:
volpe (Vulpes vulpes);
i) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2011 al 9 febbraio 2012
(in applicazione dell’art.18 comma 2 della L. 157/1992) :
colombaccio (Columba palumbus) per questa specie con la
limitazione di adottare esclusivamente la forma di caccia da
appostamento per il periodo che va dal 1° gennaio al 9
febbraio 2012, cornacchia grigia (Corvus corone cornix),
cornacchia nera (Corvus corone), gazza (Pica pica),
ghiandaia (Garrulus glandarius), per queste ultime tre
specie con la limitazione di adottare esclusivamente la
forma di caccia da appostamento per il periodo che va dal 20
gennaio al 9 febbraio 2012.
(1) preapertura nei giorni 11 e 15, fino alle 13:00
(2) preapertura nei giorni 1, 4, 8, 11, 15, da appostamento
temporaneo fino alle 13:00
(3) con esclusione delle
località Colli Petrete, Croci e
Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro
(4) l’attività venatoria su beccaccia per l’intera stagione
inizia un’ora dopo il sorgere del sole e termina un’ora
prima del tramonto caccia solo da appostamento.
In presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (Scolopax
rusticola) come nevicate in periodo di svernamento e/o
periodi di gelo protratti, le Province dovranno disporre
l’immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle
aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la
massima tempestività. Su tale specie, l’inizio dell’attività
venatoria deve essere posticipato di un ora, ed il termine
anticipato di un’ora.
Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato
l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con
l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo,
e in forma vagante per due giornate alla settimana
(mercoledì e domenica), nonché con l’eccezione della caccia
agli ungulati.
Al fine di limitare il disturbo arrecato dall’esercizio
venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle Zone di
protezione speciale (ZPS) la caccia è consentita solo dalle
7:00 alle 12:00.
CARNIERE GIORNALIERO
- fauna stanziale: due capi per giornata con la limitazione
a : un capo per giornata per la specie cinghiale, un capo
ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana
per la specie lepre, il prelievo stagionale non dovrà
superare i 35 capi, mentre per la lepre il numero massimo di
capi prelevabile è pari a 10;
Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore,
eventualmente con l’aiuto
dell’Associazione di appartenenza, a segnalare ALL’ISPRA ex
INFS (Via Ca’ Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO),
Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it)
data e località dell’abbattimento, inviando se possibile,
una foto digitale del capo abbattuto all’indirizzo di posta
elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del
soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
- fauna migratoria: quindici capi per giornata con le
seguenti limitazioni: un capo per codone, tre capi per
beccaccia, cinque capi per merlo, pavoncella, quaglia e
tortora, dieci capi per colombaccio e allodola. In relazione
all’intera stagione venatoria: dieci capi per codone, venti
capi per beccaccia, venticinque per pavoncella, quaglia e
tortora (per queste ultime due specie
non più di venti capi in preapertura), cinquanta per
allodola.
GIORNATE DI CACCIA
Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate
di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le
giornate effettuate nelle Aziende – Faunistico – Venatorie
ed in altre regioni. Non è consentito cacciare per tre
giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì). Non è
consentito cacciare di martedì e venerdì, giorni di silenzio
venatorio.
DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA PER I
CACCIATORI EXTRA-REGIONALI
I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare
attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono
osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in
Campania sia le limitazioni previste dal calendario
venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per
non residenti), applicando sul territorio della Regione
Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive.
L’inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi
degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.
SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE
La caccia è vietata per l’intera annata venatoria alle
seguenti specie a causa della diminuita consistenza
faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili,
nonché in considerazione che tali divieti costituiscono una
scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata
nella Regione: combattente (Philomachus pugnax), coturnice (Alectoris
graeca), pernice rossa (Alectoris
rufa), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), capriolo (Capreolus
Capreolus), moretta (Aythya fuligula), muflone (Ovis musimon),
peppola (Fringilla montifringilla), e fringuello (Fringilla
coelebs); è vietata, inoltre, l’attività venatoria su specie
non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e
APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92
e della L.R. 8/96.
ORARIO DI CACCIA
L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima
del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma
dell’art. 24 della L . R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto
dell’ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono
riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).
USO ED ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma e da
seguita, eventualmente anche nelle strutture istituite dai
Comuni nelle zone montane ai sensi del comma 16, art, 1,
L.R. 21 gennaio 2010, n.2, è disciplinato dall’art.15 della
L. R. 10 aprile 1996 n.8, e dal Regolamento “Nuova
disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento
cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera
c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n.8)” emanato
con D.P.G.R. n. 627, del 22 settembre 2003. Nelle zone in
cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è
consentito
dal 17 luglio al 30 agosto 2011, tranne il martedì e
venerdì, dall’alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle
20.00; Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei
cani, di cui all’art.15, comma 3, della L. R. 10 aprile 1996
n.8, istituite esclusivamente in aree di scarso interesse
faunistico ed in cui
è consentito l’abbattimento esclusivamente di selvaggina di
allevamento appartenente a specie cacciabili, l’attività non
è consentita esclusivamente nelle giornate di martedì e
venerdì, purché sia sempre garantita l’incolumità della
fauna selvatica presente.
Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella
stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai
genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad
interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora
presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi,
analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza
debbono immediatamente interrompere le attività segnalando
la zona interessata all’ufficio caccia della provincia
competente.
Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico
venatorie l’addestramento dei cani è consentito nel periodo
di attività venatoria.
Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento
subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo
“Divieti in Aree Natura 2000”, punto 2. lettere h) ed i).
L’uso del cane da ferma è consentito i giorni 11 e 17
settembre 2011 solo per attività venatoria su quaglia, e
dalla terza domenica del medesimo mese al 31 dicembre 2011,
successivamente l’uso del cane da ferma è consentito
esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per
esse stabiliti
in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino,
Beccaccino, Gallinella d’acqua, anatidi lungo i corsi
d’acqua.
L’uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica
del mese di Settembre al 31 Dicembre 2011. Successivamente a
tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani
da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la
caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle
Amministrazioni Provinciali (nei giorni specificati al
paragrafo successivo), sia in aziende faunistico venatorie o
agro-turistiche-venatorie (in quest’ultimo caso su
selvaggina d’allevamento).
BATTUTE DI CACCIA
Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la
caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo
stabilito esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica,
mediante battute autorizzate per determinate località, con
criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note
con congruo anticipo, a mezzo di apposito manifesto che
riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate.
Le aziende faunistico venatorie possono modificare le due
giornate pre-stabilite solo a seguito di comunicazione agli
Uffici Caccia delle Amministrazioni provinciali competenti
per
territorio, da inviare obbligatoriamente entro l’inizio
della stagione venatoria e dell’emanazione di apposito
provvedimento di approvazione. In entrambi i casi le
informazioni sopra specificate devono essere comunicate al
Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, al
comando del Corpo Forestale dello Stato competente per
territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la
vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche nel
caso di battute di caccia alla volpe.
L’attività venatoria al cinghiale sarà effettuata,
principalmente, utilizzando munizioni atossiche e armi a
canna rigata.
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