Venerdì 15 Luglio 2011

 

Campania: Confavi, disappunto sul Calendario Venatorio
Bozza del Calendario Venatorio 2011/2012 Regione Campania


Per dovere di informazione, avendo in questi ultimi giorni letto attraverso i vari siti che argomentano sull’attività venatoria, voci insistenti che giustamente richiedevano notizie sul calendario venatorio della nostra Regione, non avendo la scrivente Associazione partecipato all’incontro del C.T.F.V.R. in quanto non invitata, essendo venuti in possesso della bozza, la comunichiamo a tutti i cacciatori affinchè ne possano prendere visione. Restiamo amareggiati nel constatare che il contenuto della stessa non corrisponde alle aspettative ed a quanto proposto dalla CONF.A.V.I. Regionale, se non nella modifica delle giornate di preapertura, in quanto la Regione Campania ha accolto favorevolmente l’indicazione della nostra Associazione che proponeva i giorni di giovedi e domenica antecedenti l’apertura generale della caccia. Per dovere di cronaca trattasi ancora di una bozza ma che noi riteniamo essere il prossimo calendario venatorio, nei confronti del quale esprimiamo il nostro disappunto. Tra le tante discordanze, quella macroscopica riguarda le giornate di preapertura alla quaglia, indicate nei giorni 11 e 17 settembre c.a.. Si fa notare che il giorno 17 non viene contemplato nei giorni di preapertura! Sottoponendolo all’attenzione degli interessati, la CONF.A.V.I. Regionale valuterà propositivamente anche le osservazioni e le proposte migliorative che dovessero giungere anche dai commenti dei lettori, valutando la possibilità di organizzare nei prossimi giorni, assieme a tutte le componenti del mondo venatorio Campano, un sit-in di protesta innanzi alla sede della Regione Campania.
Riteniamo sia giunto il momento di far sentire forte il nostro disappunto!

Luigi Melfi CONF.A.V.I. Campania

Per contatti CONF.A.V.I. Campania
Tel./fax 089 798320
Cell 335 6243136

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REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca


CALENDARIO VENATORIO PER L’ANNATA 2011-2012
L’esercizio venatorio per l’annata 2011/2012, ai sensi dell’art. 49, della L. R.15/2002, della L. R. 8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001 def., potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati.

PREAPERTURA
Nei giorni 1, 4, 8, 11 e 15 settembre 2011 è consentito l’esercizio venatorio alla specie tortora (Streptopelia turtur), soltanto da appostamento temporaneo e fino alle ore 13:00; soltanto nei giorni 11 e 17 Settembre 2011 è consentito l’esercizio venatorio anche su quaglia (Coturnix coturnix) fino alle ore 13:00. Nel periodo di preapertura non è possibile praticare attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale della Regione.

APERTURA
L’esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi specificati di seguito, sintetizzati nello schema successivo:
a) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 al 30 novembre 2011: quaglia (Coturnix coturnix) e tortora (Streptopelia turtur), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell’art.18 della L. R. 157/92;
b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 al 31 dicembre 2011, in considerazione dei ripopolamenti effettuati: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula);
c) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre 2011, in considerazione dei ripopolamenti effettuati: starna (Perdix perdix), per tale specie l’attività venatoria è interdetta per l’intera annata nelle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro, ai sensi del primo comma dell’art. 17 L. R. 8/96;
d) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011: allodola (Alauda arvensis), cinghiale (Sus scrofa), e in considerazione dei ripopolamenti effettuati: fagiano (Phasianus colchicus);
e) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2011 al 19 gennaio 2012: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus);
f) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 al 19 gennaio 2012: alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica atra), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), germano reale (Anas platyrhynchos), beccaccia (Scolopax rusticola), al fine di tutelare nelle ore di spostamento tale ultima specie, l’inizio dell’attività venatoria per tutta la stagione sarà posticipato ad un ora dopo il sorgere del sole, ed il termine della stessa sarà anticipato ad un’ora prima del tramonto;
g) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2011 al 30 gennaio 2012: beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), fischione (Anas penepole), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), porciglione (Rallus acquaticus);
h) Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 gennaio 2012: volpe (Vulpes vulpes);
i) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2011 al 9 febbraio 2012 (in applicazione dell’art.18 comma 2 della L. 157/1992) : colombaccio (Columba palumbus) per questa specie con la limitazione di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento per il periodo che va dal 1° gennaio al 9 febbraio 2012, cornacchia grigia (Corvus corone cornix), cornacchia nera (Corvus corone), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), per queste ultime tre specie con la limitazione di adottare esclusivamente la forma di caccia da appostamento per il periodo che va dal 20 gennaio al 9 febbraio 2012.
(1) preapertura nei giorni 11 e 15, fino alle 13:00
(2) preapertura nei giorni 1, 4, 8, 11, 15, da appostamento temporaneo fino alle 13:00
(3) con esclusione delle località Colli Petrete, Croci e Spinosa del Comune di Rocca d’Evandro
(4) l’attività venatoria su beccaccia per l’intera stagione inizia un’ora dopo il sorgere del sole e termina un’ora prima del tramonto caccia solo da appostamento.
In presenza di eventi climatici sfavorevoli alla beccaccia (Scolopax rusticola) come nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti, le Province dovranno disporre l’immediata sospensione del prelievo di tale specie nelle aree interessate, e pubblicizzare tale interdizione con la massima tempestività. Su tale specie, l’inizio dell’attività venatoria deve essere posticipato di un ora, ed il termine anticipato di un’ora.
Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo, e in forma vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l’eccezione della caccia
agli ungulati.
Al fine di limitare il disturbo arrecato dall’esercizio venatorio alle specie di avifauna tutelate, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) la caccia è consentita solo dalle 7:00 alle 12:00.

CARNIERE GIORNALIERO
- fauna stanziale: due capi per giornata con la limitazione a : un capo per giornata per la specie cinghiale, un capo ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana per la specie lepre, il prelievo stagionale non dovrà superare i 35 capi, mentre per la lepre il numero massimo di capi prelevabile è pari a 10; Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l’aiuto dell’Associazione di appartenenza, a segnalare ALL’ISPRA ex INFS (Via Ca’ Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell’abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all’indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
- fauna migratoria: quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: un capo per codone, tre capi per beccaccia, cinque capi per merlo, pavoncella, quaglia e tortora, dieci capi per colombaccio e allodola. In relazione all’intera stagione venatoria: dieci capi per codone, venti capi per beccaccia, venticinque per pavoncella, quaglia e tortora (per queste ultime due specie non più di venti capi in preapertura), cinquanta per allodola.

GIORNATE DI CACCIA
Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende – Faunistico – Venatorie ed in altre regioni. Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì). Non è consentito cacciare di martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio.

DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA PER I CACCIATORI EXTRA-REGIONALI
I cacciatori non residenti, autorizzati ad esercitare attività venatoria in A.T.C. della Campania, devono osservare sia le limitazioni per i cacciatori residenti in Campania sia le limitazioni previste dal calendario venatorio della regione di appartenenza (incluso quelle per non residenti), applicando sul territorio della Regione Campania, in ogni caso, le disposizioni più restrittive. L’inosservanza di tale prescrizione sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE
La caccia è vietata per l’intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili, nonché in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (Philomachus pugnax), coturnice (Alectoris graeca), pernice rossa (Alectoris rufa), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), capriolo (Capreolus Capreolus), moretta (Aythya fuligula), muflone (Ovis musimon), peppola (Fringilla montifringilla), e fringuello (Fringilla coelebs); è vietata, inoltre, l’attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96.

ORARIO DI CACCIA
L’attività venatoria può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell’art. 24 della L . R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto dell’ora legale nel periodo di vigenza (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

USO ED ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da ferma e da seguita, eventualmente anche nelle strutture istituite dai Comuni nelle zone montane ai sensi del comma 16, art, 1, L.R. 21 gennaio 2010, n.2, è disciplinato dall’art.15 della L. R. 10 aprile 1996 n.8, e dal Regolamento “Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n.8)” emanato con D.P.G.R. n. 627, del 22 settembre 2003. Nelle zone in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 17 luglio al 30 agosto 2011, tranne il martedì e venerdì, dall’alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle 20.00; Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani, di cui all’art.15, comma 3, della L. R. 10 aprile 1996 n.8, istituite esclusivamente in aree di scarso interesse faunistico ed in cui è consentito l’abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l’attività non è consentita esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì, purché sia sempre garantita l’incolumità della fauna selvatica presente. Al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata all’ufficio caccia della provincia competente. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico venatorie l’addestramento dei cani è consentito nel periodo di attività venatoria. Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo “Divieti in Aree Natura 2000”, punto 2. lettere h) ed i).
L’uso del cane da ferma è consentito i giorni 11 e 17 settembre 2011 solo per attività venatoria su quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 31 dicembre 2011, successivamente l’uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d’acqua, anatidi lungo i corsi d’acqua. L’uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 31 Dicembre 2011. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali (nei giorni specificati al paragrafo successivo), sia in aziende faunistico venatorie o agro-turistiche-venatorie (in quest’ultimo caso su selvaggina d’allevamento).

BATTUTE DI CACCIA
Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica nel periodo stabilito esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, con criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note con congruo anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. Le aziende faunistico venatorie possono modificare le due giornate pre-stabilite solo a seguito di comunicazione agli Uffici Caccia delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, da inviare obbligatoriamente entro l’inizio della stagione venatoria e dell’emanazione di apposito provvedimento di approvazione. In entrambi i casi le informazioni sopra specificate devono essere comunicate al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania, al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ed agli Uffici Provinciali competenti per la vigilanza venatoria. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe. L’attività venatoria al cinghiale sarà effettuata, principalmente, utilizzando munizioni atossiche e armi a canna rigata.
 

 

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